Condizioni generali contratto di pacchetto turistico
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. Fonti normative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
2. Regime amministrativo
L’Organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. Definizioni (Art. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende
per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o
sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa
vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o
li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro
professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o
offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore
4. Nozione di pacchetto turistico (Art. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la
“combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia
concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori
di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di
servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano
trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o
più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.
5. Informazioni precontrattuali al viaggiatore (Art. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto
di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel
caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo,
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui
all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di
soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e
le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e,
ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta
elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o
fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia
di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 2.
Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera
d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al
viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al
presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. Conclusione del contratto di pacchetto turistico (Art. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di
pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se
del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della
proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore
presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore
medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima
dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in
fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di
recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione
di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art.
41, comma 7, CdT).
7. Pagamenti
1. Se non diversamente indicato
nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione
della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto
turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari
della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore
all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. Prezzi (Art. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è
determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono
essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8%
soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore
ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di
calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad
una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto
e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di
modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o
di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli
aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5
CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo
previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte
dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale
aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del
pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto
al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del
viaggiatore.
9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza (Art. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore
non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l
prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel
contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la
modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a
modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei
servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può
soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a),
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai
sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole
specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In sottoscritto da
caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di
cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del
relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma
2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. Recesso del viaggiatore (Art. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal
contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del
pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e
giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al
viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il
recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo
delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto,
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio
del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e
5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver
detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. Sostituzioni e cessione del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore (Art. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato
all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che
non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente
sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento
relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica
stessa, un costo fisso forfetario.
12. Obblighi dei viaggiatori
1. Nel corso delle trattative e comunque
prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto
le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le
formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e
l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito
della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice
o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica,
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni
di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei –
poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come
indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli.
Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I
viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie
al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una
riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato
costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il
diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo,
la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in
questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia
risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto,
in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il
viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. Regime di responsabilità dell’organizzatore (Art. 42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile
dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere
prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si
avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile,
informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente,
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio
al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie,
ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che
il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile,
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del
comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai
sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale
risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al
rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore
sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a
tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto
dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a
mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza
medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle
loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del
pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e
straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora
il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse
circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è
impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o
qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di
pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a
carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove
possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto,
affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che
il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del
prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal
comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili
all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. Regime di responsabilità del venditore (Artt. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile
dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia
resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga,
dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo
alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività
professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al
viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla
responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. Limiti del risarcimento (Art. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore (Art. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare
messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto
direttamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami
all’Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è
considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. Obbligo di assistenza (Art. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata
assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza
e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio (Art. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (Art. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. protezione del viaggiatore (Art. 47 CdT)
1. L’organizzatore e il venditore
stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i
rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3
dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono
all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui
il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il
pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva,
adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli
importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a
pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il
saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i
rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di
residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e
indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato
di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del
pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT
21. Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.